
Anche per bungalow e case mobili serve il permesso di costruire. Lo stabilisce la Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione bungalow e case mobili rientrano tra i manufatti leggeri, prefabbricati, per la cui installazione è necessario ottenere il preventivo permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non diretti invece a soddisfare esigenze esclusivamente temporanee. È quanto contenuto in una sentenza che ha convalidato il sequestro di un terreno su cui erano state costruite 51 unità abitative prefabbricate in legno e in cui la Cassazione ha confermato la presenza di una lottizzazione abusiva.
È necessario il permesso di costruire anche per prefabbricati in legno tipo case mobili e bungalow se questi hanno carattere di abitazione e non sono invece finalizzati ad un uso puramente temporaneo.
È quanto stabilito dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, che il 26 febbraio 2014 ha depositato una sentenza (9268/2014) con cui ha rigettato il ricorso presentato da due proprietari di un terreno situato in zona costiera posto sotto sequestro dal gip del Tribunale di Crotone unitamente alle opere edilizie costruite sul terreno stesso: 51 case mobili in legno, strutture prefabbricate ad uso abitativo di tipo ‘bungalow', di superficie compresa tra 24 e 33 mq circa ed altezza ognuna di m 2,70, composte da più vani e servizi, con annessa veranda, poggiate su mattoni, cavalletti e ruote, collegate in maniera stabile e permanente alle reti di distribuzione idrica e del gas e a quella fognaria. Sottoposte a sequestro anche le opere di trasformazione urbanistica realizzate all'interno del terreno e costituite dalle reti infrastrutturali, dalle stradine interne e da tutte le aree antistanti le case mobili.
(La Corte di Cassazione si è espressa sulla lottizzazione abusiva di bungalow e case mobili)
Nel ricorso i due proprietari contestavano i presupposti di ‘lottizzazione abusiva' con cui il gip del Tribunale di Crotone aveva ordinato il sequestro. Nella motivazione della sua sentenza la Cassazione conferma quanto disposto dal gip e dal Tribunale, richiamando il D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia), che all'art. 3 qualifica come ‘nuove costruzioni' le strutture abitative mobili se idonee a trasformare in modo durevole il territorio.
A tal proposito la Corte ha ricordato che la normativa statale sancisce il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche dove si tratti di strutture mobili quando non abbiano carattere precario. Per la Cassazione, dunque, roulotte e case mobili rientrano tra i manufatti leggeri, prefabbricati, per la cui installazione è necessario il preventivo ottenimento del permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non dirette a soddisfare esigenze esclusivamente temporanee.
(Bungalow e case mobili necessitano del permesso di costruire se utilizzati come abitazioni e se non soddisfano esigenze esclusivamente temporanee)
Secondo la Cassazione ai ricorrenti non giova neanche quanto contenuto nella legge n. 98 del 9 agosto 2013 (Decreto del Fare) che esclude dalla definizione di ‘interventi di nuova costruzione' i manufatti leggeri, anche prefabbricati, destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, anche se installati con ancoraggio al suolo, purché ‘temporaneo‘. Nel caso in questione infatti, i bungalow e le case mobili realizzati sul terreno posto sotto sequestro non presentavano le caratteristiche di manufatti temporanei: temporaneità che implica il montaggio e la rimozione del manufatto nel momento in cui le esigenze appunto temporanee, in questo caso legate alla durata della stagione turistica, siano cessate.
Nella motivazione della sentenza la Corte di Cassazione ha citato anche la legge del 23 luglio 2009, n. 99, che all'art. 3 escludeva che le installazioni di mezzi mobili di pernottamento entro il perimetro di strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, anche se permanenti, purché ottemperanti alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, costituissero attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.
Ma con sentenza n. 278 del 2010 la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'incostituzionalità. La Corte ha poi osservato che la disposizione ha introdotto una disciplina che si risolve in una normativa dettagliata e specifica che non lascia spazio di alcun tipo al legislatore regionale.
(I manufatti leggeri, anche prefabbricati, sono esclusi dalla definizione di 'interventi di nuova costruzione' purché soddisfino esigenze puramente temporanee)
Riferimenti normativi:

Autore
Dott.ssa Elisa Di Mattia