Riqualificazione energetica edifici: guida alle detrazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità

La legge del 27 dicembre 2013 n. 147 ha prorogato l'incentivo dell'Ecobonus, confermandolo al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Quali sono gli interventi di riqualificazione energetica che possono beneficiare dello sgravio fiscale? Qual'è la spesa massima detraibile? Quali sono gli adempimenti richiesti per ottenere l'incentivo? Di seguito una guida dettagliata per chi intende riqualificare un edificio in chiave 'green' e usufruire delle agevolazioni statali.


Investire oggi per risparmiare domani. Con un'attenzione non solo al portafoglio, ma anche all'ambiente. La Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha infatti prorogato la detrazione fiscale sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici già esistenti (il cosiddetto 'Ecobonus') confermandola al 65% per quelle sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, mentre per i pagamenti effettuati nel corso di tutto il 2015 la percentuale scenderà al 50%. A partire dal 1° gennaio 2016 l'incentivo sarà del 36%, quello normalmente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia. 

Come specificato nella guida dell'Agenzia delle Entrate, la detrazione, che consisterà in sgravi fiscali su Irpef e Ires, riguarda i soli edifici già esistenti, di qualunque categoria catastale, anche rurali e destinati all'attività professionale e d'impresa. Sono invece escluse le spese effettuate per gli edifici in costruzione, in coerenza con la normativa comunitaria secondo cui tutti i nuovi edifici devono essere assoggettati a prescrizioni minime di prestazione energetica. 

(Detrazione del 65% sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014)

Gli interventi ammessi

Lo sgravio fiscale riguarda specifici interventi di riqualificazione energetica. In particolare si può chiedere la detrazione per le spese sostenute riguardanti: 

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

- gli interventi sull'involucro dell'edificio

- l'installazione di pannelli solari

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

(Ammesse alla detrazione le spese per l'installazione di pannelli solari per un valore massimo di 30.000 euro)

Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento - Per questa tipologia di intervento la spesa massima detraibile è pari a 100.000 euro. In questa categoria rientrano tutti quegli interventi finalizzati a far raggiungere all'edificio un livello di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti nell'allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008. 
Nel decreto non vengono specificate quali opere o impianti sia necessario realizzare per raggiungere il livello di prestazione energetica richiesto. E' dunque possibile realizzare qualsiasi intervento o insieme di interventi capaci di incidere sulle prestazioni energetiche dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica così come previsto dalla norma. 

Interventi sull'involucro dell'edificio - Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta di interventi che interessano strutture opache orizzontali, come coperture e pavimenti, strutture verticali, ossia le pareti, e finestre comprensive di infissi che rispettano i requisiti di dispersione in calore (tecnicamente detta trasmittanza ‘U') espressa in W/m2, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.
In questa categoria di interventi rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso, a condizione che siano serramenti delimitanti l'involucro riscaldato dell'edificio e che rispettino gli indici di trasmittanza termica previsti per le finestre.

Installazione di pannelli solari - Il valore massimo di detrazione è pari a 60.000 euro e riguarda l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per quella di piscine, strutture sportive, case di cura, scuole e università. 

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale - La detrazione massima prevista per questo tipo di interventi è pari a 30.000 euro. In questa categoria rientrano gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli dotati di caldaie a condensazione.
L'agevolazione è ammessa anche per la sostituzione degli impianti con pompe di calore ad alta efficienza o geotermiche, e degli scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore. 

(Rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione anche l'installazione di finestre comprensive di infissi che rispettino i requisiti di trasmittanza 'U')

Le spese detraibili

In detrazione possono essere portate anche le spese per i lavori edili relativi all'intervento di riqualificazione energetica, sia quelle per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento stesso. Sono detraibili anche le spese relative alla fornitura e posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, e quelle per la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate. 

Ripartizione e calcolo della detrazione 

Come specificato nella norma, è obbligatorio suddividere la detrazione in dieci rate annuali di pari importo per gli interventi effettuati a partire dal 2011. 
Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, bisogna sommare gli importi previsti per ognuno degli interventi realizzati e su di essa calcolare il valore massimo della detrazione. Ad esempio, se è stato sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale è previsto uno sgravio massimo di 30.000 euro e installati dei pannelli solari, intervento cui spetta un'agevolazione fino a 60.000 euro, si potrà beneficiare di un incentivo totale di 90.000 euro. 

(Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere la detrazione in dieci rate annuali di pari importo)

La certificazione necessaria e i documenti da trasmettere

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:

- l'asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione del direttore dei lavori in cui si dimostri che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti; 

l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio;

- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. 

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea: 

-  copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica;

- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito web dell'Enea. La documentazione può essere inviata anche attraverso raccomandata, sempre entro 90 giorni dal termine dei lavori, solo se l'insieme degli interventi eseguiti sull'edificio non trova adeguata descrizione negli schemi dell'Enea. 

Autore

Dott.ssa Elisa Di Mattia

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