Garanzie per le case prefabbricate in legno: le normative, i tempi e le problematiche tutelate

L'alta qualità delle case prefabbricate in legno è avvalorata dai lunghi tempi di garanzia che le aziende costruttrici concedono. Quale è la tempistica in Italia e negli altri paesi? Quali sono le normative che regolano questo particolare aspetto delle costruzioni edilizie in legno? Quali problematiche sono tutelate dalla garanzia?


In Italia il limite massimo per la garanzia di una casa prefabbricata in legno si ferma a 10 anni, secondo le prescrizioni normative, in altri paesi, invece, essa si protrae fino a coprire una durata di 30 anni. In qualsiasi caso, si tratta di tempi molto lunghi che confermano la sicurezza che le ditte hanno di fornire un prodotto buono e la fiducia che esse ripongono  in questa alternative costruzioni edilizie.

Esterno di una casa prefabbricata in legno
(Esterno di una casa prefabbricata in legno)

QUALI SONO LE NORMATIVE ITALIANE CHE REGOLANO E STABILISCONO I LIMITI TEMPORALI PER LE GARANZIE DELLE CASE PREFABBRICATE IN LEGNO?

La normativa italiana riguardante i limiti temporali imposti per la garanzia delle case prefabbricate in legno è abbastanza chiara. Le legislazioni parlano di 10 anni come limite temporale minimo entro il quale il costruttore delle case prefabbricate in legno deve intervenire nella struttura qualora si presentassero problemi di varia natura. Le normative indicano anche, che la segnalazione del guasto all'interno della struttura deve essere fatta dall'acquirente entro e non oltre un anno dalla costatazione e, solo in questo caso, egli potrà essere risarcito dall'azienda per tutti quei problemi relativi ai seguenti ambiti:

  • alla stabilità del fabbricato;
  • alle possibili infiltrazioni;
  • ai distacchi di intonaco e alle eventuali crepe;
  • alla solidità, efficienza e durata della struttura;
  • alla non conformità del fabbricato con le caratteristiche del progetto originario, dunque il mancato rispetto delle regole tecniche che causano difetti pregiudicanti la conservazione e l'utilizzo della struttura;
  • difetti di costruzione;
  • sollevamento dei pavimenti;
  • malfunzionamento degli impianti.

Dal blog caseprefabbricateinlegno.it, gestito dal bioarchitetto Paolo Crivellaro, esperto e appassionato di costruzioni in legno, si ricavano le citazioni delle due normative italiane, rispettivamente l'articolo 1667 Codice Civile e 1669 Codice Civile.

L'art. 1667 c.c. stabilisce che «l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purchè, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna».

Immagine rappresentativa della normativa italiana
(Immagine rappresentativa della normativa italiana)

L'art. 1669 c.c. prevede che «quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia».

A COSA SERVONO LE NORMATIVE RELATIVE ALLA GARANZIA DELLE CASE IN LEGNO?

Gli articoli 1667 e 1669 mirano a garantire la corretta funzionalità e salvaguardia della natura edilizia nel tempo. Proprio per queste ragioni, qualsiasi clausola prevista all'interno del contratto di costruzione che esoneri la ditta da eventuali responsabilità può considerarsi nulla anche se sigillate dalla firma dell'acquirente.

TEMPI DI GARANZIA PROLUNGATI

In altri paesi, i tempi di garanzia sono prolungati a 30 anni, quindi, qualora un committente si affidasse ad aziende operanti in Austria, o nei paesi dell'est Europa, è possibile che esse allarghino questa tempistica anche agli acquirenti italiani.
È anche possibile trovare all'interno del nostro paese ditte che prolungano spontaneamente la garanzia fino a 20, ad esempio, assumendosi la totale responsabilità di qualsiasi danno o difetto delle costruzioni prefabbricate in legno.

Interno di una casa prefabbricata in legno
(Interno di una casa prefabbricata in legno)

Molti costruttori di case prefabbricate prolungano le suddette garanzie normative di ulteriori 10 o 20 anni, assumendo la responsabilità per gravi difetti o pericolo di rovina dell'immobile.

In generale, non è il tempo più o meno prolungato dalla garanzia a fare delle case prefabbricate in legno ottimi edifici, ma è sufficiente affidarsi a una buona e seria ditta di costruzioni.

Autore

Dott.ssa Sara Tomasello

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